Art. 5.

      1. L'ufficiale giudiziario, prima di essere immesso nell'esercizio delle funzioni, deve avere versato almeno la prima rata della cauzione prevista dall'articolo 4. Il capo dell'ufficio giudiziario, nelle sedi che non sono capoluogo di distretto, informa mensilmente il presidente della corte d'appello del regolare versamento delle rate successive. In caso di mancato versamento di una rata, il presidente della corte d'appello ne riferisce al Ministro della giustizia, il quale provvede alla dispensa dell'inadempiente dal servizio.